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Cap. 6  - FORMAZIONE FILOSOFICO - TEOLOGICA

6,12 Anche questo periodo formativo, che nessuno può intraprendere senza il consenso dei Superiori competenti, lo si compirà sempre nelle apposite case, sotto la responsabilità degli appositi Formatori (cfr Cap. 6, 4-5; CIC 630).

 

6,13 Per una più approfondita formazione intellettuale, i Piccoli Frati e le Piccole Suore possono studiare sia in una università pontificia o in un istituto ad essa affiliato (cfr OT 18), oppure in un istituto di scienze religiose (cfr PC 18), o in altre scuole a carattere umanistico, secondo l’indole della Comunità, l’attitudine personale e la situazione concreta della Comunità. I candidati al sacerdozio debbono seguire l’iter formativo stabilito dal Codice di Diritto Canonico e dagli altri documenti dati della Santa Sede e dalla Conferenza Episcopale.

 

6,14 Se poi qualcuno dei fratelli o delle sorelle, allo scopo di offrire un servizio di evangelizzazione più qualificato, volesse proseguire ancora gli studi formativi fino al conseguimento della licenza o del dottorato, deve avere il permesso del Servo Generale o di un suo delegato. Tuttavia, è da non trascurare quanto disse S. Francesco d’Assisi a S. Antonio di Padova, primo formatore dei suoi frati: «Ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché in questa occupazione, tu non estingua lo spirito dell'orazione e della devozione, come sta scritto nella Regola».

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